ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA LE PARTI
Prima di accedere alla nostra AREA NUVOLA, LEGGERE con estrema attenzione IL PRESENTE ACCORDO DI RISERVATEZZA.
L’Accordo tra il Gruppo Di Cosimo e l’utente (definite congiuntamente come le “Parti” e disgiuntamente come la “Parte”) fa riferimento a qualsiasi visita e utilizzo di Nuvola e del suo Contenuto, le informazioni e/o i servizi offerti tramite di esso, da parte di ogni utente che ne abbia accesso.
La Parte Ricevente che non accetti il PRESENTE ACCORDO nella sua integralità, non potrà accedere alle informazioni e contenuti su Nuvola.
PREMESSO CHE
– Il Gruppo Di Cosimo, con sede in Via Lungofiume Saline snc in Montesilvano, è proprietaria esclusiva di disegni, prototipi, esperienze tecniche, informazioni commerciali, dati ed altre informazioni utili, nel seguito il tutto identificato come INFORMAZIONI RISERVATE;
– La Parte Ricevente è in possesso di informazioni di natura confidenziale;
– Dette Informazioni Riservate costituiscono per l’AZIENDA un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
– l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
– Le Parti hanno necessità di trasmettere e scambiare vicendevolmente i documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi ai progetti di ricerca onde consentirne lo sviluppo congiunto.
Tutto ciò premesso le Parti danno esecuzione al presente accordo di riservatezza (in seguito denominato “Accordo”) secondo i seguenti termini e condizioni:
Articolo 1 – Definizioni
“Informazioni Riservate” significa ogni informazione di natura confidenziale divulgata da una Parte (“Parte Divulgante”) ad un’altra (“Parte Ricevente”) successivamente alla data di sottoscrizione di questo Accordo, comunicata per iscritto, verbalmente o in qualsiasi altro modo, direttamente o indirettamente o da un altro soggetto per conto di una Parte Divulgante a una Parte Ricevente, contrassegnata o meno come “riservata”, “segreta”, “di proprietà” o con espressioni simili. Le Informazioni Riservate possono riguardare, ma non solo, informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, aziendali, amministrative ed economiche relative ad attuali e/o futuri prodotti, servizi, piani commerciali, esperienze, documenti e dati relativi a piani, processi, progetti, sistemi, schemi, disegni, costi, apparecchiature, materiali, campioni, tecnologia, così come ogni altra informazione che una Parte Ricevente potrebbe ottenere da una Parte Divulgante attraverso visite alle fabbriche, laboratori e/o altre strutture;
“Terza Parte/i” significa ogni soggetto, incluse imprese, enti, associazioni o partnership che non siano Parti del presente Accordo.
Articolo 2 – Obblighi di confidenzialità
Parte Ricevente concorda che tutte le Informazioni Riservate che riceve da Parte Divulgante (in esecuzione del presente Accordo), inclusa l’esistenza stessa di questo Accordo, saranno considerate e mantenute come confidenziali dalla Parte Ricevente.
Conseguentemente Parte Ricevente si impegna:
- a) a non divulgare e/o non rivelare a Terze Parti le Informazioni Riservate, direttamente o indirettamente, né in forma scritta o orale o in qualsiasi altra forma, senza l’espresso consenso scritto della Parte Divulgante;
- b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata per scopi diversi dallo Scopo;
- c) ad adottare misure di sicurezza e grado di attenzione non inferiori a quelli che applica alle proprie Informazioni Riservate e che garantiscano adeguata protezione contro ogni rivelazione, copia o uso non autorizzati;
- d) a limitare la circolazione delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante ai propri impiegati, consulenti o rappresentanti che hanno “necessità di accedere” a dette Informazioni Riservate;
- e) a cessare immediatamente, in qualsiasi momento su richiesta scritta della Parte Divulgante, l’uso delle Informazioni Riservate che sono state oggetto di divulgazione in forza del presente Accordo e restituire alla Parte Divulgante le Informazioni Riservate, ogni documento ad esse relativo senza conservarne copia.
Alla richiesta della Parte Divulgante spedita in forma scritta alla Parte Ricevente di distruggere o cancellare i documenti o materiale in suo possesso, custodia o controllo, la Parte Ricevente si impegna a provvedere immediatamente, a proprie spese, ad eseguire la richiesta e a comunicarne l’esito alla Parte Divulgante.
Articolo 3 – Modalità di condivisione di Informazioni Riservate
Parte Ricevente e Parte Divulgante condivideranno ogni Informazione Riservata in “files” digitali all’interno di una cartella virtuale ad accesso condiviso, che sarà messa a disposizione su server del Gruppo Di Cosimo, accessibile esclusivamente dalle Parti.
Il sistema informatico, ivi incluse le procedure di manutenzione, gestione e controllo, sul quale le Informazioni Riservate sono scambiate, conservate e condivise, assicura adeguati standards di sicurezza, affidabilità ed integrità, anche con riferimento alla conservazione delle Informazioni Riservate (“data retention”) e alla registrazione, al salvataggio e al monitoraggio degli accessi al sistema e alle cartelle condivise (“logs”) sulle quali sono accessibili le Informazioni Riservate.
Le Parti son responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e delle procedure utilizzate per lo scambio delle informazioni riservate.
Articolo 4 – Esclusioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate come Informazioni Riservate quelle che:
- a) siano rivelate con la preventiva autorizzazione scritta della Parte Divulgante;
- b) siano già in possesso della Parte Ricevente prima di averle ricevute dalla Parte Divulgante senza obbligo di riservatezza;
- c) siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o lo diventino successivamente, senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente Accordo e comunque le abbia acquisite in modo legittimo;
- d) siano richieste dalla Legge, dalla competente Autorità Giudiziaria o da altro organo competente, purchè la parte ricevente dia notizia di detta comunicazione alla Parte Divulgante con un preavviso non inferiore a due giorni feriali.
Articolo 5 – Esclusione di licenze
Attraverso la comunicazione delle Informazioni Riservate o di altre informazioni, sulla base del presente Accordo, non viene concessa o trasmessa alcuna licenza relativa a brevetti, diritti d’autore, marchi registrati o altri diritti di proprietà intellettuale. Nel caso in cui una Parte Divulgante fornisca alla Parte Ricevente un’informazione definibile come informazione Riservata ai sensi del presente Accordo, tale informazione e potrà essere utilizzata dalla Parte Ricevente unicamente per valutare la trattativa di cui alla premessa.
Articolo 6 – Esclusione di responsabilità
Le Informazioni Riservate vengono trasmesse “as is” e per esse non viene data alcuna garanzia, espressa od implicita, limitata, ma non solo, ad ogni garanzia relativa all’uso per un particolare scopo, alla loro liceità o alla loro commerciabilità. Parte Ricevente utilizzerà tutte le informazioni ricevute in modo prudente ed è responsabile per tutti i rischi o le perdite che si possano verificare a causa dell’uso di dette informazioni. La Parte Ricevente riconosce e accetta che la rispettiva Parte Divulgante non debba incorrere in alcuna responsabilità in conseguenza dell’uso che la Parte Ricevente faccia delle Informazioni Riservate o di altre informazioni rivelate o fornite dalla Parte Divulgante.
Articolo 7 – Durata
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha durata indeterminata.
Gli obblighi di confidenzialità imposti dal presente Accordo continueranno ad applicarsi per la durata di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione per qualsiasi causa, del presente Accordo.
Articolo 8 – Modifiche
Il presente Accordo non può essere modificato se non previo accordo scritto delle Parti.
Articolo 9 – Completezza dell’Accordo
II presente Accordo è il completo ed unico contratto fra le Parti in merito allo “Scopo” ed annulla qualsivoglia pattuizione precedentemente o contemporaneamente intercorsa tra le Parti in forma scritta od orale su detta materia.
Articolo 10– Cessione ed effetto vincolante
Parte Ricevente non può cedere il presente Accordo ad una Terza Parte senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante, che potrà rifiutare a propria discrezione e qualsiasi cessione in violazione al presente contratto sarà nulla. Nonostante ciò, qualsiasi cessione che derivi da fusione o altre operazioni societarie simili, non potrà essere considerata come una cessione vietata. Il presente Accordo vincola le Parti, i loro rispettivi successori ed i cessionari autorizzati.
Articolo 11 – Clausola penale
Nel caso in cui una delle Parti del presente accordo abbia violato gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, sarà tenuta a corrispondere all’altra parte la somma di € 30,000,00 (trentamila/00) fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 12– Legge applicabile
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
Articolo 13 – Controversie
Qualsiasi controversia concernente il presente Accordo, sarà soggetta all’esclusiva competenza del Foro di Pescara.
Montesilvano, 22 Maggio 2020